Art. 5.
(Ordinamento delle scuole italiane
all'estero).

      1. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione, su proposta dell'Agenzia, è definita la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle scuole italiane all'estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa l'attribuzione dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti presso le scuole disciplinate ai sensi del presente comma è riconosciuto valore legale.
      2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione.