1. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione, su proposta dell'Agenzia, è definita la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle scuole italiane all'estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa l'attribuzione dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti presso le scuole disciplinate ai sensi del presente comma è riconosciuto valore legale.
2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione.